Con sentenza n. 94 del 15 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.
La sentenza segue i principi già enunciati dalla stessa Corte con sentenza n. 162 del 2012, laddove era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, delle controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Consob.