Con sentenza del 08 novembre 2012, n. 19397, la VI^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui non può tenere luogo dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contente la copia del ricorso per cassazione, ai fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste Italiane.
Infatti, ai fini della prova della notifica, l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento.