Con sentenza n. 18902 del 05 novembre 2012 la II^ sezione civile della Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, nell’ipotesi di simulazione del contratto di compravendita immobiliare, che esige la forma scritta ad substantiam, la prova della simulazione mediante interrogatorio formale, diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferita, è ammissibile tra le parti solo se rivolta a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita immobiliare.
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