La Corte di Giustizia UE (sentenza del 6 settembre 2012, C‑190/11) ha affrontato il tema della competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori.
In generale, l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, prevede che l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto possa essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Diversamente, è previsto che l’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore possa essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.
Secondo quanto disposto dall’art. 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/200, tale regime di competenza deve applicarsi ai contratti conclusi dal consumatore con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o siano dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività.
Con la sentenza in oggetto, la Corte ha precisato che detto articolo 15, paragrafo 1, lettera c), deve essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.