La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sollevata dalla Corte di appello di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con l’ordinanza 16 dicembre 2016, nell’interpretazione enunciata dalle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9341, 9285 e 9284 del 9 maggio 2016.
Il problema interpretativo origina dalla disposizione transitoria contenuta nel citato art. 27, secondo cui «[l]e disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Per maggiori informazioni sulla ricostruzione della vicenda si rinvia all’approfondimento già pubblicato da questa rivista (cfr. contenuti correlati).