Nella sentenza in esame, il tribunale nega la propria competenza a decidere sulla controversia in presenza di una rituale clausola compromissoria (prevista dallo statuto sociale della parte attrice) la quale imponga di deferire ad arbitrato le liti insorte tra società e soci: la competenza del tribunale arbitrale rimarrebbe vincolante a prescindere dal fatto che il socio non potesse più considerarsi tale (in quanto escluso a seguito di delibera assembleare) all’epoca della notifica dell’atto di citazione del giudizio. A tal proposito, la Corte richiama l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità, la quale ha a più riprese sottolineato che salvo che le parti abbiano espressamente circoscritto la sua efficacia a determinate controversie, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale, in virtù della clausola, tutte le controversie che trovano la loro matrice nel contratto, anche se insorte in tempo successivo all’esaurimento del rapporto contrattuale tra le parti, purché relative a situazioni con questo costituite.
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