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Giurisprudenza

Nulla la clausola compromissoria che non rimetta la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società

23 Novembre 2016

Vassilios Roberto Dragani, Dottore di ricerca in diritto dell’impresa, Università Bocconi

Cassazione Civile, Sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 21422

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21422/2016, depositata in data 24 ottobre 2016, ha sancito la nullità delle clausole compromissorie in contrasto con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e ha confermato che il giudice competente per le controversie inerenti il diritto dei soci a percepire gli utili nelle società di persone va determinato applicando le regole di cui agli articoli 18 e ss. c.p.c.

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso il 4 aprile 2013, con cui il Tribunale di Milano intimava la società ingiunta al pagamento della quota di utili spettante all’usufruttuario di una quota sociale. La società ingiunta eccepiva, tuttavia, l’incompetenza del giudice adito in forza di clausola compromissoria statutaria. Il Tribunale accoglieva l’eccezione, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi con regolamento di competenza censurava la pronuncia del Tribunale per non aver rilevato ex art. 34 d.lgs. 5/2003, la nullità della clausola compromissoria, contenuta nello statuto della società costituitasi in data 16 aprile 1996, che riservava alle parti in lite la nomina dell’arbitro.

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, si ha la nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie, anche precedenti l’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003, che non attribuiscano il potere di nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società, e che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.c.

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