La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha statuito che il procedimento di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c. si applica esclusivamente ai lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione.
La Corte afferma peraltro che il dato testuale dell’art. 840, comma 3, n. 5 c.p.c., norma disciplinante una condizione ostativa al riconoscimento dell’efficacia esecutiva del lodo, non distingue tra annullamento parziale o totale né prevede la possibilità di riconoscimento della predetta efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate. Il sistema delineato dal legislatore prevede infatti l’applicabilità del procedimento di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c. al lodo che sia divenuto vincolante. Pertanto è precluso il riconoscimento di efficacia esecutiva, con il procedimento di cui agli articoli citati, ad un lodo annullato, sia pure solo in parte, dall’autorità competente a pronunziarne l’annullamento.