Con la sentenza in esame, il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di Impresa, ha confermato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale il lodo arbitrale irrituale ha natura negoziale ed è volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto e, pertanto, non è impugnabile per nullità, ai sensi dell’art. 828 c.c. ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come nel caso di errore, ex art. 1428 c.c., che deve essere essenziale e riconoscibile,essendo cioè necessario che gli arbitri siano incorsi in una falsa rappresentazione e alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall’aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, analogamente a quanto previsto per i provvedimenti giurisdizionali nel caso dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395, numero 4, c.p.c.
Non assume, invece, rilievo il c.d. errore di valutazione o di giudizio, attinente al convincimento reso dagli arbitri in esito alla valutazione degli elementi acquisiti, ovvero gli errori di diritto concernenti la stessa disciplina applicabile al caso concreto per la risoluzione della controversia.
Il lodo irrituale, dunque, non è impugnabile per errores in udicando, né per erronea interpretazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri.