Con ordinanza del 10 settembre 2015 n. 17950 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di impugnativa di delibera di approvazione del bilancio, la controversia in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata (ovvero disciplinate da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo) – tra cui quella concernente la dedotta violazione della norma inderogabile dettata per le s.r.l. dall’art. 2482 ter c.c., che non consente di procedere all’azzeramento ed alla successiva ricostituzione del capitale sociale se non in presenza di una situazione patrimoniale, redatta in conformità dei principi di chiarezza e di precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sia andato integralmente perso – non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34 comma I del d.lgs. n. 5/03 (che devono pur sempre avere ad oggetto diritti disponibili).
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