Con sentenza n. 6909 del 7 aprile 2015 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di arbitrato, anche nel vigore della disciplina vigente anteriormente alla riforma del 2006, nel caso in cui residuino dubbi sull’effettiva volontà dei contraenti contenuta nel patto compromissorio, si deve optare per la natura rituale dell’arbitrato, tenuto conto che la deroga alla norma per cui il lodo ha l’efficacia della sentenza giudiziaria, ha natura eccezionale.
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