Nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia (dell’atto dispositivo) a cui propriamente tende la predetta azione.
L’inefficacia dell’atto istitutivo, come prodotta dall’esito vittorioso di un’azione revocatoria, reca con sé, dunque, pure l’inefficacia dell’atto dispositivo.
Per quanto attiene il profilo soggettivo presupposto dell’azione, questo deve essere riferito non alla posizione del trustee, ma a quella del beneficiario, quale titolare dell’interesse rispetto al quale emerge l’onerosità dell’atto.