Con sentenza n. 21621 del 27 maggio 2014 la Corte penale di Cassazione ha affermato il principio secondo cui sono assoggettabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 416-bis, comma 7, c.p., partecipazioni a società trasferite in un trust, quando sussistono elementi indiziari sintomatici di una correlazione tra l’oggetto di tale atto di destinazione e l’ipotizzata attività illecita, che consentono di ritenere fittizia l’operazione negoziale in ragione della persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori della società.
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