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Giurisprudenza

Effetti della sentenza di fallimento e legittimazione passiva dell’azione di inefficacia successiva

19 Gennaio 2021

Massimiliano Arrigo

Cassazione Civile, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 7477 – Pres. Armano, Rel. Olivieri

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Nella pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dalla “ora zero dello stesso giorno” della adozione della sentenza: in particolare, dalla pubblicazione della sentenza per il debitore fallito e per il creditore istante, dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese per i terzi.

Il fondamento si rinverrebbe, da una parte, nella mancata previsione legislativa (artt. 16 co. 2 e 17 co. 2 Legge Fall.) di adempimenti diversi cui far dipendere la produzione degli effetti della sentenza di fallimento e, dall’altra, nella sottesa esigenza di certezza della ratio legis.

La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che, posta l’inefficacia exart. 44 Legge Falldei pagamenti effettuati dal fallito successivamente alla dichiarazione di fallimento, il destinatario della domanda di accertamento della inefficacia del pagamento, e della conseguente domanda di restituzione della somma indebitamente versata, non può che essere l’accipiens, e cioè il “creditore soddisfatto e non anche il soggetto eventualmente incaricato dal fallito di eseguire il pagamento”.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno, pertanto, escluso la legittimazione passiva di una banca che aveva dato esecuzione alla disposizione di bonifico impartita dal liquidatore della società fallita rispetto alla domanda del curatore di accertamento dell’inefficacia ex art. 44 Legge Fall. del pagamento effettuato in favore del terzo e di conseguente restituzione di quanto pagato in via preferenziale al terzo.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che “avendo correlato il Fallimento la domanda di condanna alle restituzioni alla pronuncia dichiarativa della inefficacia del pagamento delle somme riscosse dai creditori, la relativa azione doveva essere proposta nei confronti dei terzi creditori -che avevano alterato il principio della par condicio attraverso la soddisfazione preferenziale dei propri crediti- e non, invece, nei confronti della banca, priva dunque di legittimazione passiva rispetto alla domanda ex art. 44 LF”.

 

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