Con la decisione in esame, la Corte di Cassazione si sofferma sul ruolo dell’attestatore, sull’ampiezza del suo mandato professionale e sui suoi eventuali profili di responsabilità nell’ambito dellarelazione di cui all’art. 161,comma3, l. fall..
Nello specifico, il caso sottoposto alla Corte riguarda l’eventuale responsabilità dell’attestatore nel caso di revoca dell’ammissione al concordato per mancato versamento della somma dovuta per le spese di procedura a causa dell’incapienza delle disponibilità finanziarie della società stessa.
La Corte di Cassazione precisa che il mancato pagamento delle somme per indisponibilità di denaro da cui sia derivato il fallimento della società sottoposta a concordato non può essere imputato all’attestatore, essendo la sua prestazione limitata alla determinazione delle somme necessarie per le spese di procedura ed essendo tale valutazione subordinata alla veridicità dei dati aziendali tratti dai bilanci.