WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

La mancata (o ritardata) trascrizione della sentenza di fallimento non comporta l’inopponibilità della stessa ai terzi acquirenti in buona fede

15 Giugno 2020

Massimiliano Arrigo

Cassazione Civile, Sez. I, 2 ottobre 2019, n. 24602 – Pres. Genovese, Rel. Federico

Secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, avvalorato dalla pronuncia n. 228/1995 della Corte Costituzionale, “in tema di pagamenti spettanti al fallito, come pure di atti di disposizione, l’inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell’indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza che assuma rilevanza lo stato soggettivo del solvens”.

Ne consegue come non possa farsi valere la buona fede dell’acquirente a fronte della mancata trascrizione della sentenza di fallimento, posto che l’assenza ovvero la ritardata trascrizione non produce quali effetti l’inopponibilità di questa al terzo, finanche in buona fede.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha, pertanto, rigettato il ricorso con il quale i terzi acquirenti deducevano la loro buona fede a fronte della mancata conoscenza della dichiarazione di fallimento in ragione dell’assenza della trascrizione della sentenza.

 


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile