Il giudizio de quo ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Monza ha rigettato l’opposizione ex art. 98 l. fall., mediante cui la creditrice ricorrente ha contestato l’esclusione del proprio credito dal passivo fallimentare. Nella specie, nell’ambito del giudizio di opposizione la curatela fallimentare aveva eccepito l’esistenza di un controcredito della società fallita di ammontare superiore al credito insinuato; in risposta a tale eccezione riconvenzionale, la creditrice opponente aveva svolto nuove difese e operato nuove produzioni documentali, che tuttavia il Tribunale ha ritenuto inammissibili e tardive.
A fronte del rigetto dell’opposizione, la ricorrente ha lamentato dinanzi alla Corte di Cassazione l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove, in violazione del diritto alla difesa dell’opponente e del principio del giusto contraddittorio e della “parità delle armi”, ha dichiarato l’inammissibilità dei nuovi documenti prodotti e delle nuove istanze istruttorie poiché proposti oltre il termine decadenziale di cui all’art. 99, comma 2, n. 4), l. fall.; ciò in quanto, ad avviso della ricorrente, tali nuove produzioni documentali e istanze probatorie avrebbero trovato ragione nell’eccezione riconvenzionale sollevata dalla curatela.
Sul punto, la Suprema Corte ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, posto che il curatore ha facoltà di introdurre nel giudizio di opposizione eccezioni nuove – ossia non formulate in sede di verifica – “il necessario rispetto del principio cardine del contraddittorio esige che sia concesso termine per l’opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria che stimi idonea a supportarle” (da ultimo, Cass. 25 settembre 2018, n. 22784). Al riguardo, la Suprema Corte ha tuttavia precisato che “il diritto dell’opponente al pieno svolgimento del contraddittorio trova non solo la sua ragione d’essere, ma pure il suo limite nella novità dell’eccezione che è stata sollevata dal curatore”, giacché è solo in relazione ai contenuti e termini dell’eccezione proposta in sede di costituzione che si giustifica la necessaria concessione di un termine a difesa. Infatti – come sottolineato dalla Corte – “allargare (anche) ad altro l’orizzonte della difesa così concessa significherebbe, in realtà, eliminare dal tessuto normativo vigente la preclusione disposta nel n. 4 del comma 2 dell’art. 99 l. fall.”.
In ragione di tali considerazioni, la Corte ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione allo stato passivo, nella misura in cui la dichiarazione di tardività e inammissibilità documentale è stata correttamente argomentata dal giudice di prime cure sul rilievo per cui il materiale istruttorio prodotto e richiesto dalla ricorrente è stato ritenuto finalizzato unicamente alla prova dell’esistenza, entità e rango del credito insinuato dall’opponente, non già alla contestazione del controcredito oggetto dell’eccezione sollevata dalla curatela.