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Giurisprudenza

La falcidiabilità dei crediti privilegiati nel concordato preventivo in assenza di transazione fiscale

3 Febbraio 2020

Massimiliano Arrigo

Cassazione Civile, Sez. I, 11 marzo 2019, n. 6922 – Pres. Didone, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 182-ter L.Fall., in ragione della natura di eccezione alla regola generale stabilita dall’art. 160 co. 2 L.Fall. in materia di falcidiabilità dei crediti privilegiati, può trovare applicazione esclusivamente a fronte di una proposta concordataria contenente una transazione fiscale.

In assenza di transazione fiscale, i crediti IVA – e, per estensione, anche i crediti relativi alle ritenute previdenzali – potranno essere soddisfatti per via non integrale ai sensi dell’art. 160 co. 2 L.Fall.

Gli Ermellini nella pronunzia in commento hanno, inoltre, statuito come la sussistenza di un legame familiare tra l’attestatore ed un dipendente della società concordataria non implica, di per sé, il difetto di indipendenza di questi ex art. 67 co. 3 lett. d L.Fall., dovendo il Giudice di merito accertare la sussistenza o meno di una effettiva compromissione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Milano, da una parte, per aver ritenuto infalcidiabili i crediti IVA e i crediti per ritenute fiscali in assenza di una transazione fiscale e, dall’altra, per essersi il giudice di prime cure esclusivamente limitato a rilevare la sussistenza del rapporto di parentela senza, tuttavia, fornire una opportuna motivazione circa il convincimento della carenza di indipendenza.

 

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