Nella formazione dello stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, il giudice delegato aveva respinto la richiesta di ammissione, ex art. 111-bis legge fall., da parte di un ex dirigente della società, di un credito da indennità supplementare, prevista dall’accordo integrativo al C.C.N.L. dei dirigenti dell’industria del 27 aprile 1995.
In sede di giudizio di opposizione, il Tribunale, pur ritenendo fondata nel merito la domanda volta al riconoscimento economico della predetta indennità, per aver il ricorrente provato il suo stato di disoccupazione successivo al licenziamento, ne negava la prededuzione.
Secondo il giudice di prime cure, infatti, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, affinché un credito sia prededucibile, non è sufficiente che esso sia sorto in occasione o in funzione della procedura, ma deve essere sorto “per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore”.
L’ex dirigente presentava, dunque, ricorso per cassazione adducendo, tra gli altri motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 52 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270, dell’art. 111, comma 1, n. 1, legge fall. e dell’accordo interconfederale del 27.4.1995. Il ricorrente osservava che le condizioni per il riconoscimento della reclamata prededuzione nella procedura di amministrazione straordinaria sono le medesime previste dall’art. 111 legge fall. per la procedura concorsuale principale, con la conseguenza che anche l’indennità supplementare deve essere ammessa in prededuzione, rappresentando un emolumento retributivo sorto in funzione dell’amministrazione straordinaria.
La Suprema Corte decideva la questione richiamando e conformandosi a un orientamento recentemente espresso dalla medesima Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29735 del 19/11/2018), secondo il quale: “L’indennità supplementare prevista dall’”Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale” allegato al CCNL dei dirigenti aziendali, costituisce – a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria – un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex art. 111 l.fall., per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell’attività di impresa”.