La Corte di Cassazione, nella sentenza che si massima, precisa la netta distinzione esistente tra la figura dell’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo e quella del commissario liquidatore.
In particolare, l’imprenditore che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo – anche liquidatorio – conserva la titolarità dei beni fino alla relativa cessione come prevista dal piano di concordato e prosegue l’esercizio dell’impresa nel corso della procedura.
Per converso, recente giurisprudenza ha ritenuto che il commissario liquidatore sia esclusivamente un “mandatario dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni del creditore”.
Alla luce della distinzione sopra delineata, la Corte afferma che deve essere esclusa la legittimazione del commissario liquidatore ad agire in giudizio e a rappresentare la società in virtù del ruolo ricoperto, dovendo a tal fine ritenersi necessario apposito mandato conferito a tale soggetto dall’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo.