Nell’ordinanza che si pubblica, la Corte di Cassazione ha affermato che, sotto la vigenza dell’art. 182 ter L.F. anteriore alla modifica di cui alla L. 232/2016, in caso di proposta di concordato preventivo recante falcidia dei crediti previdenziali e assistenzialiil debitore ha la facoltà e non l’obbligo di fare ricorso alla transazione ivi prevista (in tal senso si è determinata anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 6 maggio 2015, n. 19/E che ha espressamente escluso che la presentazione di una transazione costituisca condizione di ammissibilità di concordato).
Ne discende che il debitore in crisi potrà richiedere la transazione fiscale e/o previdenziale, ed in tal caso, oltre ad avere il vantaggio della precisa individuazione del debito, godrà degli effetti tipici dell’omologazione (ma dovrà ugualmente pagare in modo integrale IVA e ritenute fiscali), oppure potrà decidere di non avvalersi di tale strumento, ed allora gli enti erariali e previdenziali avranno gli stessi diritti e doveri degli altri creditori.
Nel caso di debiti previdenziali e/o assistenziali, per il debitore sono dunque disponibili due distinte ipotesi di concordato preventivo: una, principale, che prescinde da un previo accordo con gli enti titolari dei corrispondenti crediti, l’altra, speciale, che include la transazione ex art. 182 ter l.fall.
Il concordato con transazione previdenziale/assistenziale è, pertanto, una speciale figura di concordato preventivo: sia perché viene in rilievo solo quando vi siano debiti di tale natura, sia perché, anche in presenza di questi ultimi, è possibile un concordato preventivo senza la suddetta transazione.
Ciò, tuttavia, comporta che non è possibile estendere alla fattispecie generale del concordato senza transazione previdenziale/assistenziale, la disciplina speciale del concordato con tale transazione.