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Giurisprudenza

La prededucibilità dei crediti da finanziamenti consegue all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione

26 Novembre 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29734 – Pres. Didone, Rel. Vella

Il carattere della prededucibilità, stabilito dal legislatore quanto ai crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione omologato, è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella categoria suddetta. La norma richiamata (art. 182-quater) postula che, una volta accertata la presenza di crediti del tipo indicato, la prededucibilità consegue senza che il tribunale abbia a svolgere una nuova verifica di funzionalità, invero già insita nell’essere stato omologato l’accordo di ristrutturazione. Difatti la condizione alla quale il legislatore ha subordinato la natura prededucibile dei crediti è la derivazione da finanziamenti, “in qualsiasi forma effettuati”, la cui concessione sia stata contemplata dall’accordo. Donde, rispettando questa condizione, e omologato l’accordo, finanziamenti restano annoverabili tra quelli esecutivi, e i crediti afferenti debbono essere ammessi in prededuzione senza bisogno d’altro. Peraltro, l’ampia latitudine delle forme di finanziamento contemplate dall’art. 182-quater, comma l, legge fall. fa il paio con l’assenza di tipicità dei contenuti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fall., formalmente svincolato finanche dal vastissimo catalogo degli strumenti allestiti dall’art. 160, comma l, lett. a) e b), legge fall. per la regolazione concordataria della crisi.

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