Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha occasione di affermare, ancora una volta, il consolidato principio di diritto secondo cui, in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, l. fall. esperita nei confronti di un atto dispositivo compiuto dal socio illimitatamente responsabile di una società, grava sul terzo convenuto l’onere di dimostrare l’insussistenza dell’elemento soggettivo (nel caso di specie, il terzo convenuto avrebbe avuto l’onere di dimostrare di non essere stato a conoscenza sia dello stato di insolvenza della società sia della qualità di soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 2320 c.c. degli accomandanti, ingerentisi sistematicamente nell’amministrazione della società).