La start-up che perda uno dei requisiti previsti, per le start-up c.d. innovative, dall’art. 25 comma 2 del D.L.179/2012, convertito in legge 221/2012, prima dei cinque anni dalla sua costituzione, non è più soggetta alla speciale disciplina prevista dalla sezione IX e, quindi, all’esenzione dalle procedure concorsuali di cui al primo comma dell’art.31 del D.L. citato.