In tema di espropriazione forzata di crediti presso terzi, al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non si applica la disposizione l’art. 51 L.F. sul divieto di avvio o proseguimento, dal giorno della dichiarazione di fallimento, di azioni esecutive o cautelari. Ne consegue che il sopravvenuto fallimento del debitore esecutato non determina l’improseguibilità dell’azione né il venir meno dell’interesse ad agire del creditore procedente, atteso che la sopravvenuta improcedibilità della procedura esecutiva non esclude la possibilità che il fallito torni in bonis e venga dunque sottoposto a nuova esecuzione.