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Giurisprudenza

Il privilegio non indicato nella domanda di insinuazione al passivo non può farsi valere per la prima volta in sede di opposizione

13 Marzo 2018

Avv. Sara Scapin

Cassazione Civile, Sez. I, 19 gennaio 2017, n. 1331 – Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio

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Con la pronuncia che si annota la Suprema Corte ha colto l’occasione per confermare che, in ossequio al principio della domanda, ove il creditore abbia chiesto ai sensi dell’art. 93 L. Fall. l’ammissione al passivo in via chirografaria non possa nel prosieguo della procedura e, dunque, anche in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L. Fall., “non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione, ma neanche addurre una diversa connotazione dello stesso credito ”al fine di ottenerne l’ammissione con privilegio.

Nella specie, sebbene il creditore avesse domandato originariamente l’ammissione al chirografo, nel corso del giudizio di opposizione chiedeva l’ammissione in via privilegiata adducendo, per la prima volta con la memoria ex art. 99 L. Fall., la singola causa di credito (nella specie, la qualifica artigiana del creditore). A tal proposito la Corte di legittimità ha rilevato che detto modo di procedere, ”pur non immutando il petitum, introduce un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda rendendola inammissibile”.

È necessario, invece, che la domanda di insinuazione al passivo indichi, a pena di decadenza, ”non solo il titolo da cui il credito deriva, ma anche le ragioni delle prelazioni”, posto che anche questa seconda indicazione assurge ad elemento costitutivo della causa petendi, con la conseguenza che ”è escluso […] che possa essere integrata la domanda di ammissione senza specifica richiesta del privilegio ”specie” ora che la fase necessaria dell’accertamento del passivo è scandita da termini perentori”.

Invero, ove “si ammettesse che il privilegio non indicato nella domanda di insinuazione possa essere fatto valere per la prima volta in sede di opposizione”, si pregiudicherebbe il corretto esplicarsi del contraddittorio con gli altri creditori giacché agli stessi non sarebbe consentito “di valutare attentamente, in sede di verificazione dello stato passivo, le ragioni di prelazione fatte valere” e, quindi, eventualmente di proporre impugnazione avverso il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo in caso di ”erroneo riconoscimento dello specifico privilegio”. 

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