La notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione, che contenga l’errata indicazione della data dell’udienza fissata per la comparizione del debitore fallendo non dà luogo ad alcuna ipotesi di nullità, purché l’errore sia riconoscibile e la data esatta possa essere individuata con l’uso dell’ordinaria diligenza (Cass. nn. 13691/2011, 4545/2009, 30197/2008).
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la mancata comparizione di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.
Pertanto, non trovano applicazione i più rigorosi principi interpretativi adottati in tema di convocazione dell’imputato in sede penale. Ipotesi, peraltro, a tutt’oggi palesemente smentita dal comma terzo, dell’art. 15 L.F. (come riformato dalla L. 221/2012), che ha semplificato il procedimento notificatorio dell’istanza di fallimento al fine di “coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale” (Corte Costituzionale, sent. n. 146/2016).