Con l’ordinanza della Sezione 6 Civile 16.11.2016, n. 23313, la Corte di Cassazione ha affermato che le rimesse intervenute sul conto scoperto sono revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2 L. fall., atteso che qualsiasi versamento effettuato in presenza di un debito scaduto ed immediatamente esigibile, quale è quello derivante dallo scoperto, costituisce un pagamento (totale o parziale) di quel debito; né il fatto che il debitore abbia successivamente continuato ad operare su conto può far venir meno l’effetto solutorio già realizzato, a meno che la banca non fornisca la prova che il denaro versato è rimasto nella disponibilità del correntista.