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Giurisprudenza

Esclusione del credito già ammesso al passivo per estinzione sopravvenuta

4 Aprile 2017

Sara Scapin

Cassazione Civile, Sez. I, 14 gennaio 2016, n. 525

Con la pronuncia in oggetto la Cassazione stabilisce che l’efficacia dei provvedimenti del giudice delegato ha esclusivamente valenza endoprocessuale: pertanto, lo stesso magistrato può escludere un credito già ammesso qualora ritenga sufficientemente provato il fatto che ha portato all’estinzione dello stesso.

Nel caso di specie, il curatore di una procedura fallimentare, nell’ambito del nono progetto di riparto dallo stesso depositato, escludeva il credito della società ricorrente, già ammesso allo stato passivo, in quanto estintosi a seguito di transazione stragiudiziale su crediti vantati nei confronti della società fallita. Il giudice delegato del Tribunale di Pavia confermava la ricostruzione del curatore contenuta nel progetto di riparto, dichiarandolo esecutivo: contro tale decreto proponeva, quindi, ricorso la società creditrice.

Quest’ultima, a sostegno delle proprie ragioni, faceva in particolare riferimento ad un costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale le questioni che possono porsi in tale sede sono unicamente quelle relative alla graduazione dei vari crediti ed all’ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e privilegi.

La ricorrente, in altre parole, prospettava un vizio radicale, sostenendo che l’intero procedimento del nono riparto dovesse considerarsi inesistente alla luce della carenza del potere giurisdizionale di cognizione ordinaria degli organi del fallimento di accertare l’inesistenza del credito dopo la verifica e l’ammissione ex art. 96 L. Fall.

La Suprema Corte, tuttavia, non condividendo tale ricostruzione, respingeva il ricorso, sulla base del principio per cui il decreto di esecutorietà dello stato passivo non preclude al giudice delegato in sede di riparto di escludere il credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere il fatto estintivo sopravvenuto all’ammissione.

Infatti i provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, anche qualora non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano effetti preclusivi nell’ambito della procedura fallimentare di ogni questione relativa all’esistenza del credito, validità ed efficacia del titolo da cui deriva ed all’esistenza delle eventuali cause di prelazione, poiché, in sede di ripartizione dell’attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti ed all’ammontare della somma distribuita.

L’autorità del giudicato, quindi, non è di ostacolo all’allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo.


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