Il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma secondo, legge fallim. (anche eventualmente a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, primo comma) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost. non avendo carattere decisorio.
Viceversa, il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, primo comma, legge fallim., non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cosi., il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo.