Con la sentenza 17927/2016 la Corte di Cassazione – richiamando la decisione n. 6126/2014 – ha stabilito che, affinché Equitalia possa essere ammessa allo stato passivo di un fallimento non è necessaria la previa notifica della cartella esattoriale al soggetto debitore, ritenendosi, infatti, sufficiente la mera iscrizione a ruolo del debito tributario.
Tuttavia, in presenza di contestazioni del curatore, l’ammissione potrà avvenire “con riserva”, da sciogliersi una volta definita la sorte dell’impugnazione esperibile di fronte al giudice tributario.