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Giurisprudenza

La data certa di scrittura privata è elemento costitutivo del diritto di credito, la cui carenza può essere rilevata ex officio

28 Novembre 2016

Antonella Gentile

Cassazione Civile, Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21251

La Suprema Corte, aderendo all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (SS. UU. 4213/2013) attinente ai procedimenti concorsuali e all’inopponibilità dell’atto privo di data certa al curatore fallimentare, statuiscono che la data certa di scrittura privata è elemento costitutivo del diritto di credito, la cui carenza può essere rilevata ex officio.

Nel caso di specie il fallito e la coniuge, mediante scrittura privata, avevano promesso in vendita un immobile, con contestuale immissione del promissario acquirente nel suo possesso. La Corte d’appello di Palermo aveva rigettato la domanda del Fallimento di condanna al rilascio ed al pagamento dell’indennità per illegittima occupazione dell’immobile. La curatela impugna tale decisione, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 183 c.5 c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis l. 353/1990) e dell’art. 2704 c.c.

Nel pronunciarsi giudici di legittimità dopo aver rammentato il contrasto giurisprudenziale (anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite) circa la qualificazione giuridica della mancanza di data certa della scrittura privata ai fini dell’opponibilità dell’atto nei confronti di un terzo ex art. 2704 c.c. nelle procedure concorsuali, si conformano all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite. Gli orientamenti erano tre, la data certa della scrittura privata: (i) era elemento costitutivo del diritto di credito legittimante l’ammissione allo stato passivo ed alla distribuzione dell’attivo, della cui prova era onerato il creditore; (ii) era fatto impeditivo del predetto diritto di credito, la cui carenza era opponibile nel processo dal Curatore attraverso espressa manifestazione di volontà (iii) era elemento attinente alla fattispecie costitutiva del diritto di credito dedotto in giudizio e ricompreso nell’oggetto dell’accertamento richiesto al giudice di merito, la cui mancanza era rilevabile ex officio (SS. UU. 4213/2013).

I giudici di legittimità definiscono inoltre inconferente il richiamo del resistente al precedente n. 6558/2013 della sezione III della Corte di Cassazione, che, secondo quanto ritenuto da parte resistente, si sarebbe pronunciata nel senso che la mancata allegazione da parte del curatore fallimentare dell’inopponibilità dell’atto privo di data certa ricadrebbe nelle preclusioni degli artt. 180 e 183 c.p.c.

Ciò non solo in conformità rispetto a quanto pronunciato dalle Sezioni Unite: l’eccezione in senso stretto ha carattere eccezionale, in quanto limitata alle ipotesi in cui la legge riserva la relativa iniziativa esclusivamente all’interessato ma anche perché in quel precedente la suprema corte si era occupata di una diversa questione di diritto, laddove infatti il curatore non poteva essere considerato soggetto terzo avendo esercitato un’azione propria del fallito, circostanza che non si ripropone nel caso di specie.

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