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Giurisprudenza

Revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito

20 Settembre 2016

Cassazione Civile, Sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 6042 del 29 marzo 2016 la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere salutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo della giornata, ha l’onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall’ordine delle operazioni risultante dall’estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alla realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto. Di conseguenza, è onere del curatore provare la cronologia dei singoli movimenti, quale circostanza che incide sulla prova dell’esistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda, vale a dire l’esistenza di un atto avente carattere solutorio, sicché in mancanza di prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti.

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