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Giurisprudenza

Diniego dell’omologa e accertamento degli atti in frode ai creditori

23 Marzo 2016

Alberto Casazza

Cassazione Civile, Sez. I, 22 febbraio 2016, n. 3409

Di cosa si parla in questo articolo

La Suprema Corte (Pres. Di Palma, Rel. Nazzicone) si è pronunciata su un caso di diniego di omologa, stabilendo che gli atti di frode, accertabili ex art. 173 l. fall. dal commissario giudiziale, legittimano il suddetto provvedimento soltanto se sia riscontrabile « a) l’esistenza di un dato di fatto occultato afferente al patrimonio del debitore tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale; b) il carattere doloso di detta divergenza, quale volontarietà del fatto ».

Nel caso di specie, il tribunale non aveva omologato il concordato preventivo sul presupposto che la società avesse compiuto atti in frode alle ragioni dei creditori, dal momento che essi erano stati ingannati «circa la reale consistenza del patrimonio della società», in concreto diversa da quella esposta nel piano concordatario: dagli accertamenti compiuti dal commissario giudiziale erano emersi, infatti, pagamenti – successivi alla presentazione della domanda di concordato – da parte di debitori ceduti a favore di alcune banche, nell’ambito di cc.dd. linee di credito “autoliquidanti” (in particolare, si trattava di un’operazione di sconto bancario su titoli), «con la conseguenza che il consenso del ceto creditorio [era] stato alterato». La Corte d’Appello rigettava il reclamo della società: pertanto, quest’ultima ricorreva in Cassazione, lamentando sia la violazione o falsa applicazione degli artt. 173, 175 e 180 l. fall. sia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La ricorrente ha sottolineato che «il commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall. […] non ha mai discorso di atti in frode posti in essere dalla ricorrente, ma solo dell’incasso di titoli sui conti correnti sociali, destinati agli istituti di credito, in quanto riguardante lo “scarico degli effetti in portafoglio” presentati per lo sconto già prima della domanda di concordato; nel parere ex art. 180 l. fall. ha espressamente escluso l’esistenza di operazioni fraudolente con riduzione del patrimonio a danno dei creditori; il piano concordatario indicava espressamente tali circostanze, dando per pacifico un obbligo restitutorio in capo alle banche; i creditori hanno espresso voto favorevole al concordato e all’udienza ex art. 180 l. fall. nessuno dei dissenzienti si è costituito, né ha proposto opposizione»: in definitiva, secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero non solo «omesso ogni verifica sulla effettiva esistenza di una condotta fraudolenta», ma anche «operato un inammissibile sindacato di fattibilità economica della proposta».

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dalla società: si è ritenuto, infatti, che il provvedimento dei giudici di merito – che aveva qualificato «come atti di frode l’incasso di titoli scontati presso istituti bancari, scaduti dopo la presentazione della domanda di concordato e pagati dai terzi debitori» – fosse contrario ai principi stabiliti da alcuni pronunciati di legittimità, a maggior ragione considerando che il commissario giudiziale, nel parere ex art. 180 l. fall., non aveva rilevato operazioni fraudolente. Infatti, alla luce di numerose sentenze di Cassazione – evidenzia la Corte – gli atti in frode alle ragioni creditorieex art. 173 l. fall., «che devono essere “accertati” dal commissario giudiziale», hanno sostanzialmente «valenza decettiva» (ergo, pregiudicano il consenso informato dei creditori) e carattere doloso (cioè volontario): diversamente ragionando, secondo i giudici di legittimità, si equiparerebbero gli atti pregiudizievoli per i creditori agli atti di frode, con il rischio di reintrodurre – surrettiziamente – una valutazione giudiziale di meritevolezza del piano. Inoltre, dalle argomentazioni della Corte è possibile, implicitamente, ricavare che il pagamento da parte del terzo alla banca della somma da quest’ultima anticipata al debitore prima dell’apertura della procedura non configura in maniera automatica (ovvero, a prescindere da un accertamento giudiziale sulla dolosità del comportamento dell’imprenditore insolvente) un atto di frode legittimante il diniego di omologa del concordato.

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