È presunta la funzionalità alla procedura – e, pertanto, la natura prededucibile – del credito del professionista quando il medesimo abbia titolo nello svolgimento di attività di assistenza in giudizio dell’imprenditore durante lo svolgimento del concordato, salvo la prova della concreta dannosità per i creditori (ad es.: negligenza della prestazione professionale; tutela dell’interesse personale del debitore in conflitto con quello dei creditori), nonché di consulenza stragiudiziale, purché riferita alla lecita gestione dei beni dell’imprenditore in concordato.