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Giurisprudenza

Inesistenza dell’atto emesso dopo la chiusura del fallimento: in giudizio non vanno convenuti gli organi fallimentari ma i soggetti sui cui si produco gli effetti

15 Dicembre 2015

Cassazione Civile, Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135

Con sentenza n. 25135 del 14 dicembre 2015 la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di legittimazione passiva all’azione di accertamento dell’inesistenza del provvedimento emesso dal tribunale fallimentare dopo la chiusura del fallimento.

La chiusura del fallimento comporta la decadenza degli organi fallimentari e la cessazione degli effetti della procedura sul patrimonio del debitore tornato in bonis; ne deriva che il provvedimento eventualmente emesso dagli organi fallimentari dopo la chiusura del fallimento è giuridicamente inesistente per assoluta carenza di potere e — come tale —ogni interessato può farne valere l’inesistenza giuridica senza limiti di tempo, sia in via di azione di accertamento sia in via di eccezione».

L’interessato che intenda esperire l’azione di accertamento per sentire dichiarare l’inefficacia di un provvedimento inesistente deve convenire in giudizio, non gli autori dello stesso, bensì i soggetti interessati, che vanno individuati in coloro nella cui sfera giuridica si sono prodotti gli effetti dell’atto impugnato.


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