Con sentenza del 06 marzo 2015, n. 4627, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto.
Presupposto di fatto del diritto della cassa di previdenza degli agenti verso la compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa all’immediata restituzione del patrimonio separato di sua titolarità, è che il prescritto regime di separazione dei patrimoni sia stato effettivamente rispettato, mentre ove tale presupposto, per qualsiasi causa, non ricorra, l’investitore è titolare esclusivamente di un diritto di credito nei confronti del depositario, destinato a concorrere con gli altri crediti vantati dai terzi nei confronti di quest’ultimo.
L’art. 2751 bis, n. 3, c.c. non trova applicazione in favore della cassa di previdenza degli agenti, creditrice in proprio verso l’impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa per i contributi lasciati in deposito presso la seconda e dovuti alla cassa.