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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Concordato preventivo: prededucibili i crediti anteriori ma funzionali alla procedura

7 Marzo 2014

Cassazione Civile, Sez. I, 05 marzo 2014, n. 5098

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 05 marzo 2014, n. 5098, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, il disposto dell’art. 111, comma secondo, l.fall., come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, consente di riconoscere, con le modalità previste dall’art. 111 bis l.fall., la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, cioè durante il corso, delle procedure stesse, bensì anche a quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura.

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