Con sentenza del 05 marzo 2014, n. 5098, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, il disposto dell’art. 111, comma secondo, l.fall., come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, consente di riconoscere, con le modalità previste dall’art. 111 bis l.fall., la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, cioè durante il corso, delle procedure stesse, bensì anche a quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura.