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Giurisprudenza

Modalità di liberazione della vendita fallimentare: ultimi orientamenti dal Tribunale di Reggio Emilia

28 Novembre 2013

Tribunale di Reggio Emilia, 26 ottobre 2013

Con decreto del 26 ottobre 2013, il Tribunale di Reggio Emilia, sez. Fallimentare, Giudice Delegato dott. Fanticini, ha affrontato alcune interessanti questioni sulle modalità di liberazione della vendita fallimentare.

Il particolare, il Tribunale ha affermato il principio secondo cui l’art. 560 comma 3° c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione fallimentare prevista dall’art. 107 comma 2° L.F. e l’ordine di liberazione dev’essere emesso dal Giudice Delegato al più tardi al momento dell’aggiudicazione del bene.

In caso di liquidazione dell’immobile destinato ad abitazione del fallito, l’ordine di liberazione può essere emesso anche prima dell’aggiudicazione, purché sia iniziata la liquidazione di tale bene (che non necessariamente deve seguire la liquidazione degli altri cespiti).


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