Con decreto 08 gennaio 2013 il Tribunale di Palermo ha affrontato il tema della fallibilità di una società per azioni c.d. in mano pubblica, ovvero quelle società di cui un ente pubblico detenga la maggioranza delle azioni o, comunque, un pacchetto di controllo.
Secondo un orientamento di merito richiamato nel provvedimento, la fallibilità sarebbe esclusa dalla natura sostanzialmente pubblica di tale società, con conseguente applicazione dell’esenzione dal fallimento espressamente prevista dall’art. 1, co. 1, L. Fall., per il quale “sono soggetti alle disposizioni sul fallimento (…) gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici”.
Il Tribunale di Palermo, esprimendo perplessità rispetto a tale orientamento, risolve invece la questione della fallibilità delle società in mano pubblica in funzione della natura commerciale dell’attività espletata.
In proposito irrilevante risulterebbe la natura dei servizi erogati dalla società, innegabilmente pubblici o, comunque, di interesse generale.
Diversamente, osserva il Tribunale, l’indagine da compiere deve condurre a verificare (o ad escludere) che l’attività sia esercitata dalla società in mano pubblica in difetto delle manifestazioni tipiche del potere d’imperio (ad es. la facoltà di imposizione di tasse o tariffe), verificando soprattutto se la società operi all’interno di un mercato concorrenziale, incompatibile con la situazione di esclusiva o di monopolio, svolgendo attività economica diretta al pubblico degli utenti e dei consumatori.