Con sentenza n. 4213 del 20 febbraio 2013 le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione (Presidente R. Preden, Estensore C. Piccininni), a composizione di un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno enunciato il principio secondo cui, nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati dall’art. 2704 c.c. relativamente alla data della scrittura privata nei confronti dei terzi.