Con la sentenza n. 14787 del 04 settembre 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamento della conoscenza dello stato d’insolvenza ai fini della revocatoria ex art. 67 comma 2 L. Fall., i protesti cambiali, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d’impresa, si inseriscono nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale “juris tantum”, ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice del merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie.
Consegue, sul piano della distribuzione dell’onere della prova, che l’avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest’ultimo risultando traslato in tal caso l’onere di dimostrare il contrario”