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Giurisprudenza

Rimesse bancarie in conto corrente: revocabili ex art. 67 Legge Fallimentare solo se integrano dei pagamenti

27 Aprile 2012

Tribunale di Udine, 16 aprile 2012

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 16 aprile 2012 il Tribunale di Udine conferma l’orientamento secondo cui le rimesse su un conto corrente bancario con saldo passivo debbano ritenersi revocabili in quanto “pagamenti” solo se il conto risulti “scoperto”, ovvero non assistito da fido o con saldo passivo eccedente il fido concesso.

Tale orientamento deve ritenersi valido anche a fronte delle modifiche dell’art. 67 della legge fallimentare operate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, convertito con legge 14.5.2005 n. 80, dovendosi ritenere ancora valida la distinzione tra rimesse aventi efficacia solutoria e rimesse aventi efficacia solamente ripristinatoria della disponibilità.

Sul punto rileva il disposto di cui all’art. 67 comma 3 lett. b) l. fall., il quale prevede che “Non sono soggetti all’azione revocatoria: […] b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”.

Secondo il Tribunale di Udine, è vero che tale norma attribuisce rilievo al fatto che le rimesse abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; tuttavia, la stessa norma, formulata nel senso di escludere la revocabilità delle rimesse che non hanno avuto tale effetto, deve essere interpretata come un’eccezione alla generale previsione del comma precedente, che prevede la possibilità di far dichiarare inefficaci nei confronti della procedura i “pagamenti di debiti liquidi ed esigibili” e dunque atti aventi intrinseca efficacia solutoria, e non quale disposizione introduttiva, sia pure a contrariis, di un’autonoma previsione di revocabilità delle rimesse in conto corrente.

La stessa eccezione riguarda le rimesse che non abbiano avuto l’effetto di ridurre “l’esposizione debitoria” nei confronti della banca, con ciò riferendosi ad un debito effettivo ed attuale, quale non è lo scoperto del conto che rimane nell’ambito dell’affidamento concesso, fino a che questo non viene revocato.

Deve quindi escludersi che le rimesse bancarie che non integrano dei “pagamenti” possano essere revocate.

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