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Giurisprudenza

Se il fideiussore non paga il debito non può proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale

16 Novembre 2020

Cassazione Civile, Sez. I, 11 novembre 2020, n. 25317 – Pres. Cristiano, Rel. Ferro

Il prossimo 22 gennaio si terrà il WebSeminar di rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Il fideiussore che, escusso dal creditore garantito, non abbia provveduto al pagamento del debito, non è legittimato, ai sensi dell’art.6 l.f., a proporre l’istanza di fallimento contro il debitore principale per il solo fatto di averlo convenuto in giudizio con l’azione di rilievo ex art. 1953 c.c., atteso che tale azione non lo munisce di un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento; deve escludersi, per altro verso, che il diritto del fideiussore al regresso (o alla surrogazione nella posizione del creditore principale) possa sorgere, ancorché in via condizionale, anteriormente all’adempimento dell’obbligazione di garanzia.

 

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