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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Le Sezioni Unite sul fallimento dell’appaltatore di opera pubblica e regime di prededuzione dei crediti del subappaltatore

18 Maggio 2020

Cassazione Civile, Sez. Un., 02 marzo 2020, n. 5685 – Pres. Travaglino, Rel. Lamorgese

Di cosa si parla in questo articolo

In caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, terzo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 – che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore – deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della par con dicio creditorum e dell’ordine delle cause di prelazione.

 

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