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Giurisprudenza

Ammissibile la compensazione del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito

5 Novembre 2019

Andrea Maria Ciotti, Studio Legale Tributario Taxnet

Cassazione Civile, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14620 – Pres. Bruschetta, Rel. D’Aquino

Di cosa si parla in questo articolo

In materia tributaria è ammissibile la compensazione – secondo quanto disposto dall’art. 56 della legge fallimentare – del credito IVA chiesto a rimborso dal fallito, con i debiti d’imposta sorti in epoca precedente alla dichiarazione di fallimento, anche quando il controcredito del fallito sia divenuto liquido ed esigibile solo successivamente.

In tale fattispecie, infatti, non si determina la violazione del principio di neutralità dell’imposta, poiché la posizione IVA maturata in epoca precedente la dichiarazione di fallimento è differente da quella successiva, in quanto la coincidenza della medesima partita IVA sia per le operazioni prefallimentari, sia per le operazioni postfallimentari, costituisce una circostanza meramente occasionale, che non priva di autonomia giuridica le operazioni succitate facenti capo (i) al fallito, di cui il curatore è avente causa e amministratore del patrimonio; e (ii) alla massa dei creditori, nel cui interesse opera il curatore stesso, quale gestore del patrimonio altrui, con conseguente necessità di redazione, ai sensi dell’art. 74bis del d.P.R. n. 633 del 1972, di due distinte dichiarazioni IVA, aventi ad oggetto le operazioni effettuate dal fallito anteriormente e successivamente alla data del fallimento.

 

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