WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Banche Venete: sulla responsabilità della cessionaria per contenziosi pregressi ma su rapporti estinti al momento della cessione

28 Febbraio 2019

Tribunale di Treviso, 4 febbraio 2019, n. 231 – G.U. De Luca

Di cosa si parla in questo articolo

La pronuncia, che ha ad oggetto le contestazioni mosse da un ex correntista nei confronti di Intesa Sanpaolo quale cessionaria nei rapporti di Veneto Banca a seguito delle note vicende che hanno riguardato le Popolari Venete, appare di particolare interesse perché riguarda il caso in cui la richiesta di ripetizione dell’indebito, promossa in un contenzioso pregresso rispetto alla cessione, fa riferimento ad un rapporto di conto corrente già estinto al momento della stessa cessione.

Preliminarmente, ed in via generale, il Tribunale di Treviso evidenzia come, sia il decreto legge n. 99/2017, sia il successivo Contratto di Cessione del 26 luglio 2017, abbiano espressamente sancito il subingresso del cessionario in tutte le passività derivanti da procedimenti già pendenti alla data del trasferimento d’azienda ed escluso, invece, dal perimetro della cessione, le sole passività relative a controversie sorte in un periodo successivo al predetto trasferimento.

In tal senso, il Tribunale ricorda come la finalità del decreto legge n. 99/2017 fosse quella di agevolare il trasferimento dell’azienda esentando il cessionario dagli oneri connessi ad alcune specifiche passività puntualmente individuate, e cioè i debiti nei confronti degli azionisti e dei titolari di obbligazioni subordinate o postergate e quelli derivanti da possibili ed eventuali controversie future.

Successivamente, il Tribunale si sofferma sulla tesi secondo cui la responsabilità dal cessionario non si estenderebbe alle passività che – ancorché relative a “contenziosi pregressi” – derivino da rapporti contrattuali già definiti alla data della cessione.

Nel respingere tale tesi il Tribunale, al di là delle ragioni di carattere contrattuale legate al testo dell’art. 3.1.2 lettera b) del Contratto di Cessione, evidenzia un triplice ordine di ragioni di carattere sistemico riconducibili:

  1. in primo luogo, al contrasto con la disposizione dell’art. 3, comma 1, lett. C) del d.l. 99/2017 che, appunto esclude dalla cessione le “controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione” e “le relative passività”, soltanto se “sorte successivamente ad essa”;
  2. in secondo luogo, al contrasto con l’art.4 del medesimo decreto, che menziona genericamente i “contenziosi pregressi” (per tali intendendosi tutti i contenziosi sorti prima della cessione, senza distinzione o eccezione alcuna);
  3. in terzo luogo, perché l’esplicita inclusione contrattuale dei contenziosi civili “relativi a giudizi già pendenti” sarebbe in realtà priva di significato ed effetto se riferita soltanto alle passività derivanti da giudizi relativi a rapporti contrattuali ancora pendenti. Per queste, il subentro e la responsabilità del cessionario sono già conseguenza diretta della previsione contenuta all’art. 2558 c.c. e dell’automatico trasferimento al cessionario – peraltro sancito anche dallo stesso Contratto di Cessione all’art. 3.1.2, lett. A), punto ii) – di tutti i diritti e di tutti gli obblighi già facenti capo al cedente nei confronti dei propri correntisti, sicché la previsione relativa ai “contenziosi pregressi”, finirebbe per rappresentare, nell’ottica della tesi sopraindicata, un’inutile ripetizione di quanto già altrove disposto, sia dalla legge, che dallo stesso Contratto di Cessione.

Da ultimo si segnala come il Tribunale evidenzi l’infondatezza della tesi per la quale, trattandosi di un rapporto estinto, e quindi a saldo zero, non vi fosse alla data della cessione alcuna passività, con l’inevitabile conseguenza che nulla poteva risultare dalla contabilità aziendale al momento della cessione.

Infatti, al momento della ricezione della prima messa in mora, la cedente avrebbe dovuto, in ossequio ai principi generali di veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili, registrare nei propri “fondi rischi” le passività potenziali derivanti dalle richieste restitutorie, e così risulta aver fatto garantendo nel Contratto di Cessione la corretta iscrizione, nella propria contabilità, di “rischi e passività di qualsivoglia genere”, inclusi “debiti o passività potenziali, possibili o prevedibili”, trasferendo al cessionario fondi e riserve, appositamente stanziati a fronte dei rischi e delle passività sopra indicati.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter