Il Supremo Collegio, con la pronuncia in esame, ha ricostruito le peculiarità dell’istituto dell’associazione temporanea di imprese (ATI), definita quale forma collaborativa fra imprese, che rinviene le proprie radici nelle c.d. joint ventures di matrice anglosassone, quali modelli superindividuali di organizzazione economica.
Nel caso di specie, inerente alla responsabilità dell’impresa mandataria dell’ATI, in relazione ai crediti vantati dal singolo dipendente di una delle imprese associate, la norma di riferimento è l’art. 13 comma 2 della legge n. 109/94 ai sensi del quale “l’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”.
La Cassazione ha aderito ad un’interpretazione estensiva del concetto di “fornitori”, riconducendovi anche la prestazione lavorativa svolta dal dipendente della società, che sarebbe qualificabile quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell’operapubblica, rappresentando un elemento indispensabile ai fini dell’esecuzione delle opere appaltate.