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Giurisprudenza

Imputabilità del direttore generale per il reato di bancarotta

11 Luglio 2019

Carolina Gentile, dottoranda presso la Scuola di Dottorato “Impresa, Lavoro e Istituzioni” (curriculum diritto commerciale), Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Cassazione Penale, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 39449 – Pres. Sabeone, Rel. Settembre

Di cosa si parla in questo articolo

Al fine della imputazione per i reati di bancarotta, la posizione del direttore generale è, ex art. 223 L.F. ss, assimilata a quella degli amministratori in considerazione degli ampi poteri di cui dispone, che lo mettono in condizione di potersi e di doversi astenere dalle attività che recano danno alla società e ne compromettono le sorti. Non a caso, la stessa responsabilità civile del direttore generale è modellata su quella degli amministratori (art. 2396 cod. civ.), nonostante egli sia legato alla società non già da un rapporto organico, ma da un rapporto di dipendenza.

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