Sull’amministratore di fatto grava l’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”; sicchè, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la responsabilità penale per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. 39593/2011).
Il reato di bancarotta patrimoniale per distrazione ricorre, altresì, quando, nonostante la distrazione non sia in rapporto causale col fallimento o col dissesto, vi sia la coscienza e la volontà dei singoli atti di distrazione, coi quali venga posta in pericolo la soddisfazione del ceto creditorio, ciò bastando per la sussistenza del reato (ex multis, Cass., SU, n. 22474 del 31/03/2016).